PRECISAZIONI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
Sul precedente numero di questa newsletter è apparsa la notizia in base alla quale tutti gli impianti centralizzati dovranno, in base ad un decreto legislativa del quale si attende la pubblicazione, essere dotati di termoregolazione e contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016.
E’ ovviamente fatta salva quella legislazione regionale (ad esempio Piemonte entro il 01/09/2014 e Lombardia entro il 01/08/2014) che impone l’adozione di tali sistemi anche prima di tale data.
Pertanto, la disposizione in esame non può essere intesa come proroga delle scadenze fissate dalle Regioni.
NELLA CONTABILIZZAZIONE SARANNO VIETATI I COEFFICIENTI CORRETTIVI
In caso di adozione dei criteri di termoregolazione e contabilizzazione, da più parti, per la ripartizione della spesa del riscaldamento, si è fatto riferimento al possibile utilizzo dei così detti “coefficienti correttivi” che tengano conto degli appartamenti esposti a nord, oppure posti all’ultimo piano. Questi, a seguito della differente coibentazione, hanno una maggiore dispersione di calore.
Alcuni produttori o installatori consigliano così l’adozione dei predetti coefficienti per compensare la differente dispersione.
Sul punto si era aperto un ampio dibattito.
Il Comitato Termotecnico Italiano ha escluso il ricorso ai predetti coefficienti che, infatti, non sono previsti dalla norma UNI CTI 10200:2013. Lo stesso è stato sostenuto in numerosi convegni ANACI.
A fare definitamente chiarezza sarà il nuovo Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/ue sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ce e 2010/30/ue e abroga le direttive 2004/8/ce e 2006/32/ce. In esso viene espressamente previsto che quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto.
Con il termine “prelievi volontari di energia” si fa riferimento al calore prelevato da ciascun termosifone a seconda dell’impostazione della valvola termostatica. Tale termine esclude sicuramente il ricorso ai coefficienti correttivi che, come si è detto, fanno riferimento a quanto disperso dalle pareti e non a quanto prelevato dai termosifoni.